
In un recente provvedimento, il Garante è intervenuto confermando il proprio orientamento in merito alla gestione dell’account di posta elettronica dell’ex dipendente.
Innanzitutto, rifacendosi al costante orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Garante ha ricordato che il diritto al rispetto della vita privata, del domicilio e della corrispondenza riconosciuto dalla CEDU (Art. 8 Convenzione europea dei diritti dell’uomo) si estende anche all’ambito lavorativo e, in particolare, anche ai messaggi di posta elettronica aziendali scambiati tramite un account aziendale di tipo individuale, integrando un trattamento di dati personali e che:
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