Nel settore delle costruzioni l’assenza di ricavi in un determinato periodo d’imposta non implica automaticamente l’esclusione dall’Isa (Indice sintetico di affidabilità fiscale) né preclude l’accesso al Concordato Preventivo Biennale. Ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente, infatti, occorre considerare non solo l’ammontare dei ricavi, ma anche la variazione delle rimanenze risultante dal bilancio.
Il principio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 39 dell’11 febbraio 2026, che fornisce indicazioni di particolare interesse per le imprese edili.
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