
L’edilizia, come noto, non è ricompresa nei lavori usuranti ex D.M. 19/05/1999 se non incidentalmente per lavorazioni – purché svolte in prevalenza – quali lavori in galleria, cava o miniera (in sotterraneo) o per il lavoro notturno, nel rispetto dei requisiti previsti.
Diversamente dai lavori gravosi, disciplinati dalla L. 205/2017 integrata dal D.M. 05/02/2018, dove l’edilizia è ricompresa e gode comunque di sgravio pensionistico in favore dei lavoratori rientranti nelle classificazioni professionali ISTAT previste, senza obbligo di comunicazione annuale.
Con riferimento alla normativa
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