
Il TAR Lecce ha esaminato la questione della forma scritta e della data certa nel contratto di avvalimento. In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto valido un contratto stipulato in forma scritta ma non digitale, vale a dire privo della firma digitale richiesta dal disciplinare di gara, pur se non prevista a pena di nullità.
La forma scritta di un contratto consiste nella sua redazione per atto pubblico (art. 2699 c.c.) o per scrittura privata (art. 2702 c.c.). Mentre l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale
Puoi scegliere quali categorie di cookie abilitare. I cookie necessari sono sempre attivi perché indispensabili per il corretto funzionamento del sito.