
Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, qualora i controlli successivi confermino il mancato possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, la stazione appaltante deve applicare le conseguenze previste dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, compresa la risoluzione del contratto.
Quando, tuttavia, la verifica riguarda una causa di esclusione non automatica, come una grave violazione fiscale non definitivamente accertata, il RUP non può procedere alla risoluzione sulla base della sola esistenza dell’irregolarità, ma deve prima svolgere una valutazione concreta e motivata sull’affi
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