
Per l’accesso alle parti dell’offerta di un concorrente coperte da segreto tecnico o commerciale, l’impresa deve dimostrare che le sono indispensabili ai fini della difesa in giudizio, in vista dell’aggiudicazione: ciò presuppone la possibilità di raggiungere il primo posto in graduatoria. Ne consegue che, se neppure il punteggio massimo sul criterio oscurato le consentirebbe di conseguire il primo posto, l’accesso deve essere negato dalla stazione appaltante.
Lo afferma il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 7271, che interviene su una vicenda riguardante un appa
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