Per i lavori di recupero edilizio, pagati a diversi fornitori, ed agevolati con il bonus IRPEF del 50% per le ristrutturazioni, sì alla detrazione per i pagamenti effettuati ad alcuni di essi, ed allo sconto in fattura/cessione del credito per
le spese pagate agli altri artigiani, nel limite massimo di spesa agevolabile. OK allo stesso bonus del 50% per il fotovoltaico posto su un edificio adiacente all’abitazione, a servizio della stessa.
La presentazione della dichiarazione necessaria per poter fruire dell’esenzione dall’IMU per i
“beni merce” delle imprese edili non locati, è un adempimento da effettuarsi a pena di decadenza.
Le ultime novità normative, le più recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate e una selezione di
giurisprudenza di interesse fiscale per il settore, sono i focus contenuti nel dossier dell’ANCE che
fa il punto sulle novità dell’ultima settimana.
Sino alla fine del 2023 i giovani “under 36” con ISEE non superiore a 40.000 euro potranno fruire degli
incentivi per l’acquisto della prima casa. Tutte le condizioni per l’utilizzo di questo incentivo, insieme ad
un quadro generale del trattamento tributario riservato all’acquisto della casa, sono contenute nella Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali, dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a gennaio 2023
Gli atti di esecuzione dei contratti di appalto pubblici sono documenti soggetti all’imposta di bollo nella
misura di 16 euro per ogni foglio, sin dall’origine.
In caso di lavori infrannuali, ai fini IRES la valutazione della commessa deve avvenire sempre in base ai
costi sostenuti alla fine dell’esercizio, anche se a livello contabile questa è stata valutata secondo i corrispettivi maturati, con il criterio della “percentuale di completamento” – principio OIC n.23. Per la dichiarazione IRES, quindi, è necessaria la variazione in diminuzione rispetto alle risultanze contabili. Ai fini
IRAP, invece, non serve nessuna variazione in dichiarazione, perché la base imponibile corrisponde agli
importi contabilizzati.
No alla rettifica della detrazione dell’IVA pagata dall’impresa costruttrice sull’acquisto di un complesso
immobiliare residenziale, ristrutturato per destinarlo alla vendita e locato temporaneamente con finalità
turistiche per mancanza di acquirenti.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione di diritti edificatori costituisce una prestazione di servizi e non una
cessione di diritto reale di godimento, accogliendo quanto detto dalla Cassazione in merito alla qualificazione giuridica della cessione di cubatura. Se soggetta ad IVA, l’operazione sconta l’aliquota ordinaria al 22% con applicazione
del Registro fisso, se soggetta ad imposta di Registro sconta l’aliquota del 3%
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