L’indennizzo di usura, al pagamento del quale sono obbligati i mezzi d’opera ai sensi dell’articolo 34
del Codice della strada, può non essere corrisposto per tutto il periodo in cui i veicoli circolino solo
in strade private come le aree di cantiere oppure restino fermi per mancata attività. Resta in ogni
caso dovuto il pagamento della tassa di possesso