Con l’obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l’Ance propone una rassegna settimanale delle più recenti e rilevanti sentenze in materia di urbanistica e di edilizia.
Dal 5 novembre 2022 i costruttori, laddove vincolati al rilascio delle polizze postume decennali
ai sensi del D. Lgs. 122/2005, sono obbligati a sottoscrivere un contratto assicurativo con una
serie di contenuti minimi inderogabili. E’ quanto ha previsto il DM 154 del 20 luglio 2022 (GU n.
247 del 21 ottobre 2022) che ha adottato il modello standard di postuma decennale
Il Fondo sanitario SANEDIL ha fornito alle parti sociali aggiornamenti in merito agli accordi raggiunti con la Compagnia assicurativa Unisalute volti a migliorare l’attuale offerta assicurativa
Il Formedil ha pubblicato la circolare n. 7/2023 con la quale ricorda che il Contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell’edilizia artigianato, siglato il 4 maggio 2022, stabilisce, al punto
“Protocollo formazione e sicurezza”, al capitolo “Formazione su salute e sicurezza”, che l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell’accordo Statoregioni del 21 dicembre 2011, deve essere effettuata ogni tre anni, diversamente, pertanto, da
quanto disposto dal citato accordo Stato-regioni che stabilisce per l’aggiornamento una periodicità quinquennale.
No alla rettifica della detrazione dell’IVA pagata dall’impresa costruttrice sull’acquisto di un complesso
immobiliare residenziale, ristrutturato per destinarlo alla vendita e locato temporaneamente con finalità
turistiche per mancanza di acquirenti.
Le ultime novità normative, le più recenti pronunce dell’Agenzia delle Entrate e una selezione di
giurisprudenza di interesse fiscale per il settore, sono i focus contenuti nel dossier dell’ANCE che
fa il punto sulle novità dell’ultima settimana.
In caso di lavori infrannuali, ai fini IRES la valutazione della commessa deve avvenire sempre in base ai
costi sostenuti alla fine dell’esercizio, anche se a livello contabile questa è stata valutata secondo i corrispettivi maturati, con il criterio della “percentuale di completamento” – principio OIC n.23. Per la dichiarazione IRES, quindi, è necessaria la variazione in diminuzione rispetto alle risultanze contabili. Ai fini
IRAP, invece, non serve nessuna variazione in dichiarazione, perché la base imponibile corrisponde agli
importi contabilizzati.
Sino alla fine del 2023 i giovani “under 36” con ISEE non superiore a 40.000 euro potranno fruire degli
incentivi per l’acquisto della prima casa. Tutte le condizioni per l’utilizzo di questo incentivo, insieme ad
un quadro generale del trattamento tributario riservato all’acquisto della casa, sono contenute nella Guida per l’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali, dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata a gennaio 2023
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