
Con la sentenza 1° luglio 2026, n. 3495, il TAR Lombardia, Milano, sez. II, è tornato sul tema della qualificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione, soffermandosi in particolare sul confine tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione e sulla necessità di ricorrere alla pianificazione attuativa.
Secondo i giudici si è in presenza di ristrutturazione edilizia anche quando non vi sia una piena continuità materiale tra il nuovo edificio e quello preesistente, purché siano rispettati alcuni requisiti essenziali: unicità dell’immobile interessato dall’intervento, contestualità tra demolizione e ricostruzione
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